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09 nov 2023
Detrazioni fiscali 2024


Nell’ambito dei decreti di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, quello dedicato alla revisione dell’Irpef delinea una stretta sulle detrazioni per il 2024, ma soltanto per i contribuenti che dichiarano redditi superiori a 50mila euro. Infatti, l’articolo 2 della bozza di decreto, specificamente dedicato alla “revisione della disciplina delle detrazioni fiscali”, prevede l’introduzione di una franchigia di 260 euro su alcune specifiche detrazioni, ovvero:

quelle fissate al 19%;

  • le erogazioni liberali a favore di ONLUS e di iniziative umanitarie, religiose o laiche;
  • le erogazioni liberali a favore di partiti politici;
  • le erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore;
  • i premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi.

A ben vedere si tratta di alcune tra le più comuni e utilizzate detrazioni Irpef, considerando che nel novero di quelle fissate al 19% troviamo, tra le altre, quelle relative alle spese sanitarie, agli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa e alle spese di istruzione.

Il funzionamento del nuovo meccanismo è relativamente semplice: nel 2024 i contribuenti Irpef con redditi superiori a 50mila euro potranno usufruire delle suddette detrazioni soltanto per la parte eventualmente eccedente la somma di 260 euro. Ad esempio, un contribuente con reddito 2024 di 70mila euro e spese riconosciute ai fini della detrazione del 19% di 3.000 euro potrà beneficiare di un ammontare pari a 310 euro (3.000 x 19% – 260), contro i 570 euro del 2023.

Tale penalizzazione, tuttavia, va letta alla luce della riduzione dell’aliquota del secondo scaglione Irpef dal 25% del 2023 al 23% del 2024, che sullo stesso contribuente determina un risparmio d’imposta pari a 260 euro. In buona sostanza, quindi, per i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro e detrazioni “capienti” l’effetto cumulato delle due misure è neutro.

In merito occorre ricordare che, relativamente alla maggior parte delle detrazioni al 19% contenute nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, dal primo gennaio 2020 è in vigore una norma che ne limita l’utilizzo per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro e lo preclude al raggiungimento di 240mila euro di reddito.




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