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22 mar 2017
Nuova legge sulla responsabilità professionale


Il 17/03/2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 la Legge dell’8/3/2017 n. 24 recante nuove norme in materia di sicurezza delle cure e della persona e sulla responsabilità sanitaria.
La legge n. 24/17 scandisce gli obblighi della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria, nuove regole in materia di contenzioso con il paziente, nonché il controllo amministrativo delle performance in relazione al contenzioso.
Gli obblighi concernono, principalmente, il rispetto della sicurezza delle cure offerte al paziente, che si considerano adempiuti con l’applicazione delle linee guida di settore elaborate dalle Società Scientifiche che saranno iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Salute. Il rispetto delle linee guida è causa di non punibilità in un eventuale processo penale per colpa lieve e prova del giusto adempimento nel processo civile intrapreso dal paziente per ottenere il risarcimento del danno.
Nel caso di contenzioso per responsabilità civile si scandiscono due titoli di responsabilità: contrattuale verso la struttura pubblica e/o privata ed extracontrattuale, ovvero da fatto illecito, nei confronti del professionista. Diversi quindi i regimi dell’onere probatorio nel processo e della prescrizione dell’eventuale debito risarcitorio. L’importo di un eventuale risarcimento del danno è stato, poi, parametrato ai canoni previsti dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005) che disciplina i parametri per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità) e di non lieve entità.
In tale ottica è previsto l’obbligo di assicurazione per la struttura che deve stipulare polizze che prevedano la copertura di ogni collaboratore e dipendente, le cui clausole saranno oggetto di regolamentazione generale, con estensioni temporali relative alla postuma e alla pregressa.
Il processo civile per il risarcimento del danno deve essere sempre preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione nelle forme alternative dell’accertamento tecnico preventivo volto appunto alla conciliazione (art. 696 bis cpc), ovvero nelle forme della mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. n. 28/2010). Si segnala che resta non soggetto alla condizione di procedibilità il classico accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 cpc. Nelle fasi preliminari (accertamento tecnico preventivo ai fini della conciliazione e mediazione obbligatoria) all’azione di responsabilità civile è parte necessaria la Compagnia di Assicurazione. Sotto tale profilo è stata, inoltre, prevista l’azione diretta da parte del paziente nei confronti della Compagnia, che è tenuta a istruire il sinistro, informando, nel termine perentorio di 10 giorni, il professionista e/o la struttura, e a formulare apposita offerta di liquidazione dell’eventuale danno, il cui difetto la espone alla denuncia all’IVAS d’ufficio da parte del Giudice.
La struttura sanitaria e il professionista sono, ulteriormente, tenuti alla trasparenza dei dati. In tale ottica, oltre agli obblighi già previsti in materia di protezione dei dati personali (privacy), è stato introdotto, anche per le strutture private, l’obbligo di trasparenza amministrativa in materia di accesso ai dati di cui alla Legge n. 241/1990 (che in linea generale disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il diritto di accesso può essere esercitato anche su documenti sanitari del paziente e in caso di richiesta il professionista entro sette giorni è tenuto a fornirli in formato elettronico. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, nei modi e con i limiti indicati dalla legge n. 241/90. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta al soggetto giuridico che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Tale estensione della L. n. 241/90 potrebbe essere foriera di contenzioso, atteso che decorsi inutilmente i termini dalla richiesta, questa si intende respinta e in tale caso il richiedente può presentare ricorso.
A garanzia del monitoraggio dell’andamento del contenzioso in materia sanitaria è stato, inoltre, prevista la facoltà per le Regioni di affidare all’Ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute. Tale Ufficio potrà essere adito gratuitamente dal cittadino/paziente, e il Difensore civico potrà richiedere gli atti sanitari per le eventuali verifiche, agendo a tutela del richiedente secondo i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
La legge n. 24/17 offre spunti anche sull’attività sindacale di ANDI. Le Linee Guida che sono esonero di responsabilità previste all’art. 5 della legge dovranno essere stilate da specifici Enti e Società Scientifiche e in tale senso in campo odontoiatrico sarà opportuno istruire l’iscrizione dell’Associazione e/o di ente da essa controllato nell’apposito Registro che sarà istituito dal Ministero. Appare, altresì, opportuno che ANDI partecipi al tavolo tecnico previsto all’art. 10, comma 4, per la regolamentazione delle condizioni delle polizze assicurative destinate alla copertura dei rischi della struttura odontoiatrica. A livello regionale sarebbe poi interessante la nomina di un esponente ANDI in ogni Ufficio del Difensore Civico.

Avv. Valentina Vaccaro
Consulente Nazionale ANDI




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